Articolo abrogato dall'art. 54, comma 1, della L.R. 03/11/2017, n. 39, così recitava:

Art. 22 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 11-bis - Sostegno all’assegnazione di alloggi a fini sociali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, il Consiglio comunale può riservare fino al due per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.”.

2. omissis.”

Dalla redazione