Comma abrogato dall’art. 8, comma 7, della L.R. 18/03/2011, n. 7, così recitava:

“4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.”

Dalla redazione