Comma abrogato dall'art. 67, comma 1, della L.R. 29/06/2020, n. 13, così recitava:

“1. Le organizzazioni di volontariato che svolgono attività di antincendio boschivo sono considerate a tutti gli effetti organizzazioni di Protezione civile e ne possiedono i relativi requisiti, compresa l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 30 della legge regionale 64/1986.”

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