Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 44 - (Aree marittime e stradali) - 1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

2. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.”

Dalla redazione