Articolo aggiunto dalla L.R. 29/04/2019, n. 6.

 

Il comma 1 dell’art. 46 della L.R. 29/04/2019, n. 6, dispone:

“1. In sede di prima applicazione dell’articolo 31-bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall’articolo 20, comma 7, e fino all’emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:

a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;

b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;

c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall’intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;

d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.”

Dalla redazione