Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/12/2022, n. 29, così recitava:

"Art. 163 - (Funzioni del presidente del consiglio direttivo)

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso.

2. Il presidente esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi e dal regolamento di cui all'articolo 164.

3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione."

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