Articolo abrogato dalla L.R. 19/11/2014, n. 36, così recitava:

“Art. 58 - (Attività non soggette al piano comunale) — 1. Non sono soggetti al piano comunale di cui all'articolo 55, comma 2, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;

e) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

f) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;

g) nelle attività temporanee di cui all'articolo 60.”

Dalla redazione