Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 689 così recitava: “Art. 689. - (Provvedimenti immediati) - Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.”

Dalla redazione