Articolo modificato dall'art. 83, della L. 26/11/1990, n. 353 e, successivamente, abrogato dall’art. 19, del D. Leg.vo 02/02/2006, n. 40, così recitava:

“138. Procedimento in camera di consiglio

Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del Codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del Codice.”

Dalla redazione