Lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, della L.R. 11/04/2024, n. 5, così recitava:

“b) il comma 8 dell’articolo 26 è sostituito dai seguenti:

“8. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della l. 104/1992 e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). La Regione ne riconosce il valore sociale ed economico, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria. Nell'ambito del nucleo familiare convivente con la persona bisognosa di assistenza può essere riconosciuto un solo caregiver familiare ed è distinto dai professionisti preposti all’accudimento e alla cura della persona bisognosa di assistenza, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8-bis. La Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari e, in particolare, promuove la realizzazione di:

a) politiche attive mirate all’inserimento e al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l’esperienza globalmente maturate nell’esercizio dell’attività assistenziale;

b) intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di realizzazione in ambito lavorativo o abbandono dell’attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell’orario lavorativo, che tengano conto dei maggiori oneri che gravano ulteriormente sulla gestione della vita quotidiana e sull’impegno lavorativo dei caregiver familiari;

c) misure per la tutela dei diritti e interventi economici per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari;

d) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;

e) un sistema di tutela assicurativa per i caregiver familiari.”.”

Dalla redazione