Articolo modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 05/01/2011, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 29/04/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Abrogato

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta provinciale.

3. La giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso."

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