Articolo abrogato dall’articolo 145 del D.Leg.vo del 03/08/2009 n. 106. L’articolo 303 così recitava: “1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell’articolo 302.”

Dalla redazione