Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81, così recitava:

“Art. 33. (Definizione e tipologie) — 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.

2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.”

Dalla redazione