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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 42 - Risarcimento dei danni alle produzioni agricole
1. È istituito, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 157 del 1992 il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
2. Il fondo è destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. n. 157 del 1992, si avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla L.R. 28 settembre 1992, n. 48.
3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26, comma 2, della L. n. 157 del 1992.
4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica sono a carico:
a) dei titolari delle aziende faunistiche-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'articolo 15, commi 3 e 8, della L. n. 157 del 1992, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;
d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole."
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