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22/04/2024

Progettazione ecocompatibile apparecchi riscaldamento d’ambiente locale

La Commissione UE ha pubblicato le nuove specifiche tecniche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico e commerciale e dei dispositivi di controllo separati dal 01/07/2025.

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE - La Direttiva 21/10/2009, n. 125 - attuata in Italia dal D. Leg.vo 16/02/2011, n. 15 - ha demandato alla Commissione europea, tra l’altro, il compito di fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e sono dotati di significative potenzialità di riduzione di tale impatto mediante il miglioramento della progettazione senza costi eccessivi (vedi articolo 15, paragrafo 2, Direttiva 2009/125/CE).
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato, in sostituzione del Regolam. 1188/2015, il Regolam. 18/04/2024, n. 1103 che stabilisce nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico e commerciale e dei dispositivi di controllo separati, da applicare a decorrere dal 01/07/2025. Dalla stessa data è abrogato il citato Regolam. 28/04/2015, n. 1188.
Le specifiche sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dall’Unione europea entro il 2030.

Le nuove disposizioni si applicano agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW. Il Regolamento si applica anche ai dispositivi di controllo separati.
Ai sensi dell’art. 2:
- per "apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale" si intende l’apparecchio munito di uno o più generatori di calore che convertono direttamente l’energia elettrica proveniente dalla rete oppure combustibili gassosi o liquidi in potenza termica per offrire comfort termico alle persone all’interno dell’ambiente chiuso in cui l’apparecchio è situato mediante trasferimento diretto di calore, eventualmente in combinazione con la produzione di calore per altri ambienti o con il trasferimento di calore a un fluido;
- per “dispositivo di controllo” si intende l’apparecchiatura che fornisce una o più funzioni di controllo e che l’utilizzatore finale usa per regolare la potenza termica di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale.
In particolare, le specifiche si riferiscono agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale:
- a focolare aperto e aperti a camino;
- a combustione aperta a focolare chiuso;
- a flusso bilanciato;
- elettrici portatili;
- elettrici fissi;
- elettrici ad accumulo;
- elettrici a pavimento;
- elettrici a incandescenza a vista;
- elettrici a incandescenza a vista portatili;
- a irraggiamento luminoso;
- a tubo radiante;
- privi di condotto di evacuazione e asciugasalviette.

ESCLUSIONI - Il provvedimento non si applica:
- agli apparecchi che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
- agli apparecchi progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
- agli apparecchi la cui potenza termica diretta è inferiore al 6% della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
- ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
- alle stufe per sauna;
- agli apparecchi di cottura.

SPECIFICHE TECNICHE E VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ, PROCEDURA DI VERIFICA - Oltre alle definizioni e alle specifiche di progettazione ecocompatibile (allegati I e II), il provvedimento contiene le regole per la misurazione e calcolo ai fini della conformità alle specifiche tecniche (allegato III e IV), le procedure di verifica e sorveglianza del mercato (allegato V) e i parametri di riferimento per classificare i prodotti come i più efficienti disponibili sul mercato (allegato VI).
Con riferimento alla procedura per la conformità e la verifica, il Regolamento prevede che le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO - Nell’allegato VI sono riportati i parametri indicativi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che risultano più efficienti alla data del 09/05/2024 (data di entrata in vigore del Regolamento).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del Regolam. 18/04/2024, n. 1103.

Dalla redazione