Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della L.R. 05/12/2013, n. 21, così recitava:

Art. 222 - Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 42/1996 - 1. All’articolo 69 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole “attività produttive in atto” sono inserite le seguenti: “o all’approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente”;

b) al comma 2 dopo le parole “attività produttive in atto” sono aggiunte le seguenti: “o all’approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente”.”

Dalla redazione