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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 12/04/2024, n. 13
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale
Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l’articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); |
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Art. 2 - Fondo di anticipazione per spese progettuali. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 68/20111. Al comma 4 dell’articolo 93 della l.r. 68/2011, le parol |
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Art. 3 - Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/20111. Al comma 7-duodecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “la funzione di Centrale unica di committenza” sono aggiunte le seguenti: “per lavori, servizi e forniture”. |
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Art. 4 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - Contributi in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze per l’attivazione della Centrale unica di committenza in favore dei piccoli comuni1. Al fine di consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture delle province e della Città metropolitana di Firenze a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo nella misura di euro 10.000,00, per singolo ente locale. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la concessione del contributo tenend |
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Art. 9 - Copertura finanziaria1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 10 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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