Sent. C. Giustizia UE 18/01/2024, n. C-128/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 18/01/2024, n. C-128/21

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Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Nozioni di «impresa» e di «decisioni di associazioni di imprese» - Decisioni del Consiglio del Notariato di uno Stato membro che fissano i metodi di calcolo degli onorari - Restrizione «per oggetto» - Divieto - Assenza di giustificazione - Ammenda - Irrogazione all’associazione di imprese e ai suoi membri - Autore dell’infrazione.

1) L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che i notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati «imprese», ai sensi di tale disposizione, quando esercitano, in talune situazioni, attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la prestazione di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi di tale disposizione.

3) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che decisioni di un’associazione di imprese che uniformano il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune loro attività costituiscono restrizioni della concorrenza "per oggetto", vietate da tale disposizione.

4) L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga, per un’infrazione a tale disposizione commessa da un’associazione di imprese, ammende individuali alle imprese membri dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione.

Dalla redazione