Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 14/07/2006, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 14/11/2023, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.R. 4/2023, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente comma.

Il comma 1-bis così recitava:

"1-bis. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12."

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