Articolo modificato dall’art. 1, comma 16, dell’Ord. P.C.M. 09/06/2017, n. 28; sostituito dall’art. 5, comma 18, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46; modificato dall’art. 10, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 03/08/2018, n. 62; sostituito dall’art. 3, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 85 e, successivamente, modificato dall’art. 14, comma 2, dell'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111, la modifica ha efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Articolo successivamente sostituito dall’art. 4, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 08/09/2021, n. 119.

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