Comma aggiunto dall’art. 36, comma 4, della L.R. 11/12/2015, n. 19; modificato dall’art. 10, comma 2, della L.R. 02/08/2016, n. 16; sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 13/12/2017, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"2-bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione."

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