Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 16. - (Principi generali)

1. La Regione, nelle more dell’attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;

b) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l’organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento."

Dalla redazione