Comma abrogato dall'art. 3, comma 7-bis, del D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 6/04/2007, n. 46), così recitava:

“1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;

b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;

c) per le società di altro tipo, lire novantamila.”

Dalla redazione