Ai sensi dell’articolo 1, comma 738 della L. 27/12/2019, n. 160 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui al presente comma, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 780 della L. 27/12/2019, n. 160 è abrogato il presente comma nonché i commi successivi dell'articolo 1 della presente legge, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019.

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