Comma inserito dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157) e abrogato dal D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77).

Il comma 683-bis dell’articolo 1 così recitava:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

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