Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 02/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 8 - (Ricognizione e inventario delle terre civiche)

1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

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