Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27/03/2008, n. 7; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 16/10/2008, n. 33; dall'art. 2, comma 1, della L.R. 31/03/2009, n. 10; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 07/12/2009, n. 49; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/07/2010, n. 17; dall'art. 39, comma 1, della L.R. 29/12/2010, n. 34; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30/06/2011, n. 17; dall'art. 33, della L.R. 23/12/2011, n. 47; dall'art. 25, comma 1, della L.R. 27/12/2012, n. 69; dall'art. 5, comma 8, della L.R. 30/12/2013, n. 56; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/01/2015, n. 7; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 08/11/2016, n. 32; dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/12/2017, n. 54; dall’art. 4, comma 1, della L.R. 21/12/2018, n. 47; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 16/12/2019, n. 58; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 30/12/2020, n. 36; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 28/12/2021, n. 41. In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/11/2022, n. 236 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, della L.R. 28/12/2021, n. 41.

Il presente articolo è stato infine abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 02/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 27 - (Procedimento semplificato)

1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022.

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.

4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.

5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione."

Dalla redazione