Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/12/2022, n. 33, così recitava:

"Art. 170 - Promiscuità

1. Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione è esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 168, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità d'esercizio del diritto.

2. Parimenti, di norma, non si dà luogo a divisione nelle ipotesi di promiscuità se la divisione interrompe la continuità dei terreni o pregiudica la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.

3. Se è conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai-bisogni dell'economia locale in caso di successiva alienazione dei terreni, sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativi di cui all'articolo 167, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione e associazione."

Dalla redazione