Articolo prima aggiunto dalla L.R. 18/04/2012, n. 7 e poi abrogato dalla L.R. 09/06/2020, n. 13, così recitava:

“Art. 70-bis - Agente fitosanitario

1. Il servizio fitosanitario può avvalersi di personale tecnico di supporto agli ispettori fitosanitari denominato agente fitosanitario.

2. L'agente fitosanitario, opportunamente formato secondo criteri stabiliti con provvedimento del dirigente del servizio fitosanitario, opera su incarico del dirigente del servizio stesso relativamente alle funzioni previste dall'articolo 35 del D.Lgs. 214/2005 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.”

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