Articolo abrogato dalla L.R. 23/12/2013 n. 40. L’articolo 18 così recitava: “Articolo 18 - (Centro regionale di educazione ambientale) - 1. La Regione partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, al Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti:

a) coordinare le attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria;

b) realizzare programmi di educazione ambientale;

c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;

d) supportare le imprese nelle attività rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.”

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