Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2009 n. 58. L’articolo 96 così recitava: “1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della I. 183/1989, è istituita l'Autorità di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico regionale;

c) il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio provinciale.

3. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è costituito dalla Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta.”

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