Articolo prima sostituito dalla L.R. 30/07/2012, n. 23 e poi abrogato dalla L.R. 07/12/2016, n. 32, così recitava:

Art. 27 - (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all’articolo 29.”

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