Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 09/12/2015, n. 32 fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 29 della presente legge regionale, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della presente legge regionale continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della presente legge regionale e i relativi regolamenti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 17, della L.R. 10/08/2023, n. 13 i termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2022 ai sensi del presente articolo, sono fissati al 30/09/2023 e possono essere prorogati con provvedimento amministrativo, su istanza motivata del beneficiario.

Dalla redazione