Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 9 (Uso degli impianti) — 1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.

2. Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del regolamento è depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed è inviata al soggetto finanziatore.

3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)."

Dalla redazione