Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22/07/2009, n. 8, così recitava:

“Art. 45 - Perforazioni non autorizzate

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.”

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