Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 04/08/2023, n. 20, così recitava:

"Art. 7 - Distretti rurali

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto."

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