Ai sensi dell'art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), il termine di cui al presente comma, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, è prorogato di sei mesi.

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