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18/01/2024

Collegio consultivo tecnico obbligatorio per servizi e forniture: importi di riferimento

In tema di appalti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato che nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria solo per importi pari o superiori a un milione di euro.

Quesito
Con il quesito 2283/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato rilevato quanto segue:
- l'art. 215, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti) prevede che in caso di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) è obbligatoria, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione del CCT ha natura facoltativa;
- l'art. 2 dell'Allegato V.2 al nuovo Codice appalti sanziona - sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale - il ritardo o la mancata costituzione del CCT per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, senza fare distinzioni tra contratti di lavori, servizi o forniture e le relative soglie per l'obbligatorietà del CCT.
È stata dunque chiesta conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT è obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1 milione di euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscono alla soglia di 1 milione di euro, invece che alla soglia europea.

Risposta del MIT
Con risposta al quesito il MIT ha precisato che:
- per i contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT resta obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1 milione di euro (e non anche per gli importi inferiori a 1 milione di euro ma superiori alle soglie di rilevanza europea), come espressamente previsto dall’art. 215, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023;
- la previsione di cui all’art. 2 dell’Allegato V.2 al nuovo Codice appalti, nell’indicare come la responsabilità erariale e disciplinare rilevi genericamente in relazione agli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, ha inteso soltanto rafforzare i presidi di legalità posti in favore di una rapida risoluzione di controversie, particolarmente auspicabile nelle ipotesi di contratti di così rilevante importo;
- la responsabilità erariale e disciplinare è comunque espressamente valutata sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Dalla redazione