Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 24/05/2022, n. 8, così recitava:

"Art. 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi le agenzie di viaggi e turismo che garantiscano un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti nonché il rispetto del "turismo etico". Tale elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul BUR e sul sito Internet della Regione.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 32, comma 4."

Dalla redazione