Articolo sostituito dall’art. 9, comma 4, della L.R. 31/12/2012, n. 27; dall’art. 8, comma 10, della L.R. 27/12/2019, n. 24 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 20 - (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)

1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g-bis), g-ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.

2. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.

3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione."

Dalla redazione