Articolo abrogato dall’art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20, così recitava:

“Art. 11 (Autorizzazione di spesa) — 1. Per i fini di cui agli articoli 2, 9 e 10, comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 33.000.0000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.”

Dalla redazione