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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»; Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 111 del 2023, che prevede specifici principi e criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti |
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Art. 1. - Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche1. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: |
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Art. 2. - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al |
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Art. 3. - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 1, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’ad |
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Art. 4. - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessa |
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Art. 6. - Disposizioni finanziarie1. Il Fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111 è incrementato di 3.482,3 milioni di euro per l’anno 2025, 2.681,9 milioni di euro per l’anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorr |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato 1 - Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutelalavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e |
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17/12/2024
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