Il provvedimento reca disposizioni in materia di:
* salvaguardia degli interventi per il Superbonus ancora in corso al 31/12/2023, già oggetto di precedenti stati di avanzamento e per i quali non risulti possibile il completamento entro la suddetta data;
* corresponsione di un contributo per gli interventi Superbonus in favore dei committenti degli interventi non completati di cui sopra, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute in ordine al completamento degli interventi a partire dal 01/01/2024;
* precisazioni in ordine alla fattispecie di esclusione del blocco della cessione dei crediti relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati (art. 2 del D.L. 11/2023, comma 2, lettera c, secondo periodo);
* obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che fruiscano del Superbonus per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, ai sensi del comma 8-ter, art. 119 del D.L. 34/2020:
* a partire dal 2024, limitazione del Bonus barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 ai soli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (esclusi, quindi, infissi, altri impianti, pavimenti e rivestimenti, etc.);
* esclusione della cessione del credito per gli interventi relativi al Bonus barriere architettoniche, in riferimento alle spese sostenute dal 01/01/2024, con alcune eccezioni e limitatamente agli interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 212/2023 in commento (30/12/2023) oppure - in caso di edilizia libera - siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con corresponsione di almeno un acconto.