La presente legge regionale è abrogata dalla L.R. 08/07/2016, n. 16.

Ai sensi dell’articolo 43 comma 5 della L.R. 08/07/2016, n. 16 la disciplina degli articoli 34, comma 8, 40, 42, 43, 44 e 44 bis della presente legge regionale continua ad applicarsi agli interventi già realizzati o finanziati sulla base di tali disposizioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla redazione