La presente legge regionale è abrogata dalla L.R. 08/07/2016, n. 16.

Ai sensi dell’articolo 43 comma 2 della L.R. 08/07/2016, n. 16 fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 24, comma 3, per la determinazione dei canoni di locazione continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi II e IV, nonché gli allegati B e C.

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