Articolo abrogato dall'art. 94, comma 4, della L.R. 07/05/2015, n. 9, così recitava:

Art. 86 - Concessioni gas naturale - 1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.”

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