Articolo abrogato dall'art. 76, comma 2, della L.R. 11/07/2006, n. 9, così recitava:

Art. 34 - Modifica all'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, a valere per i mutui stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, viene sostituito come segue:

"1. In alternativa ai finanziamenti di cui all'articolo 5, la Regione concede un contributo una tantum pari al valore attuale delle semestralità di ammortamento del mutuo decennale corrispondente al concorso sugli interessi nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito alberghiero ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326. Detto contributo viene ceduto all'istituto di credito mutuante all'atto del mutuo conseguente all'inizio dei lavori ammessi.".”

Dalla redazione