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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 34 - (Modifiche della l.r. 34/1992)
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:
“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”.
2. Dopo l’articolo 26 ter della l.r. 34/1992 è inserito il seguente:
“Art. 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l’interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.
2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l’interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l’intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell’insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell’intervento, l’arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.
3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o l’insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell’istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell’intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.
4. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.
5. Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.
6. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
7. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.
8. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
9. Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.
10. Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d’uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.”.”
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