Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16/08/2001, n. 19, così recitava:

“Articolo 5 - Regolamenti edilizi comunali

1. I regolamenti edilizi comunali adottati senza modifiche rispetto al regolamento edilizio tipo regionale del 14 settembre 1989, n. 23, sono approvati in via definitiva dal comune e sottoposti al solo controllo di legittimità ai sensi della normativa vigente.”

Dalla redazione