Articolo abrogato dall'art. 77, comma 1, della L.R. 05/08/1992 n. 34, così recitava:

“Art. 2 - (Cartografia)

1. La giunta regionale provvede alla realizzazione della cartografia in scala 1:10.000 e 1: 2.000 per le finalità previste dalla lettera b2) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 19 aprile 1990, n. 22.

2. La cartografia di cui al comma 1 è consegnata gratuitamente soltanto agli enti locali della regione Marche.”

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